L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

giovedì 1 marzo 2012

ANALISI E PROPOSTE PER UN NUOVO SISTEMA DELL’ESECUZIONE PENALE Le lavoratrici e i lavoratori si confrontano con il territorio

MILANO 27 FEBBRAIO - INCONTRO ASSEMBLEA FP CGIL PRESSO IL CARCERE DI S. VITTORE


Il mio intervento più che soffermarsi sull’esistente vuole aprire una riflessione sul prossimo futuro considerato che l'attuale situazione delle carceri (ma, ineludibilmente, anche la situazione dell'area penale esterna), impone interventi indifferibili che consentano in tempi, il più possibile rapidi, una significati...va riduzione della popolazione detenuta e il mantenimento della medesima entro quote compatibili con il rispetto dovuto a ogni persona detenuta. Ritengo che l’insieme dei provvedimenti previsti dall’attuale Governo vadano nella giusta direzione, quando propongono interventi di: diversa gestione della custodia cautelare, di forme di depenalizzazione, nonchè di nuove sanzioni sostitutive e potenziamento delle misure alternative al carcere, ma non si può ignorare che contemporaneamente si sta decidendo di tagliare le piante organiche degli operatori specialisti del trattamento (meno 35% per gli assistenti sociali, meno 27% per gli educatori) e la privatizzazione del sistema penitenziario, non solo relativamente alla costruzione di nuovi Istituti, ma anche alla gestione dei servizi.

A maggior ragione se si ribadisce come risulta dall’atto d'indirizzo 2012-2014 del Ministro della Giustizia, che il carcere debba rappresentare solo l’extrema ratio, ragionare sul sistema dell'esecuzione della pena significa avere riguardo per l'esecuzione sia interna sia esterna al carcere in una dimensione unitaria e strategica, che superi l'idea delle misure alternative intese esclusivamente come misure deflattive del carcere,

Per fare questo, in particolare nell’applicazione delle misure alternative e sostitutive della detenzione è necessario che si possano concretamente esercitare quelli che sono gli elementi costitutivi di queste misure e cioè: l’integrazione con il territorio, l’individualizzazione del progetto riabilitativo, la messa in rete delle risorse, la centralità posta sulla restituzione della responsabilità ai soggetti e tutto questo è possibile solo attraverso la costante relazione con gli operatori del trattamento.

Dal 1975 ad oggi i servizi che hanno concretamente gestito tali misure sono gli UEPE, (già CSSA), servizi che hanno contribuito in modo sostanziale alla riduzione delle recidive, perchè le misure alternative sono risultate molto più efficaci relativamente a questo obiettivo rispetto alle carcerazioni e vi sono ben sei ricerche del Ministero della Giustizia e del DAP che lo dimostrano, smentendo nei fatti che il carcere sia sempre la soluzione migliore. Eppure sono proprio questi servizi ad essere ridimensionati e non messi nelle condizioni di assolvere in pieno al proprio mandato istituzionale, infatti i tagli previsti sono decisioni che, di fatto, vanno in palese contrasto con le proposte legislative messe in cantiere, anche dall’attuale governo.
L’ex capo del Dipartimento, nel corso di un’audizione in commissione Giustizia al Senato aveva affermato che senza la legge 199 del 2010, in carcere oggi avremmo 73 mila detenuti: una cifra che ha dichiarato "intollerabile", sarebbe stato, però, necessario aggiungere, e questo non lo ha fatto che, essendoci in Italia oltre 19.000 soggetti in misura alternativa, in assenza di tali misure le carceri avrebbero dovuto sopportare la presenza di circa 90.000 detenuti, a fronte di una capienza di 47.000.
Un’altra verità che, non viene normalmente evidenziata, è che questi numeri debbono farci riflettere sulla tollerabilità da parte del nostro paese di una simile mole di soggetti privati della libertà e dei costi che questo comporta, pertanto non si può non ribadire che la soluzione va trovata in un insieme di provvedimenti, come questo Governo ha anche iniziato a fare, che prevedano
a breve termine:
la revisione dei meccanismi di custodia cautelare la depenalizzazione di alcuni reati e contemporaneamente la eliminazione di alcune leggi che hanno volutamente inflazionato il sistema (la legge Bossi- Fini sull’immigrazione, la legge Fini-Giovanardi sulle tossicodipendenze e la legge ex Cirielli relativamente alla parte che prevede la non possibilità di accesso alle misure alternative dei soggetti dichiarati recidivi reiterati) e questa possibilità neanche l'attuale governo la sta prendendo in considerazione. a più lungo termine:
la riduzione dei tempi del processo la revisione del codice penale la ridefinizione delle misure di sicurezza. Entrando nel merito dei provvedimenti urgenti avviati dal Ministro della Giustizia e che stanno impegnando in questi giorni il dibattito parlamentare è opportuno sollevare alcune considerazioni:
relativamente all'innalzamento da dodici a diciotto mesi della “detenzione presso il domicilio”, introdotta dalla Legge 26 novembre 2010, n. 199, è opportuno segnalare che lo sforzo richiesto al personale dell’Amministrazione penitenziaria (educatori e assistenti sociali, incaricati di redigere i rapporti informativi sul comportamento del soggetto in carcere e sull’accertamento dell’idoneità del domicilio) appare del tutto sproporzionato per lo scarto tra il numero di richieste e i soggetti effettivamente scarcerati. (ad es. in Lombardia a fronte di 985 richieste da parte della Magistratura agli assistenti sociali degli UEPE e di 803 accertamenti effettuati, solo 307 sono stati effettivamente scarcerati). l’ accertamento della disponibilità del domicilio, affidato al servizio sociale dell'UEPE competente con apposita circolare del DAP, è stato ritenuto prevalente sulle altre incombenze di questi uffici con il risultato, paradossale, di rallentare l'attività sulle misure alternative tradizionali che rappresentano, invece, un accesso strutturale e duraturo alle MM.AA.
Rispetto alla legge 199/2010 faccio notare, che i suoi limiti non sono solo di natura giuridica, ma anche sociale, come la maggior parte dei problemi che attengono alle questioni dell’esecuzione penale.
La legge così recita: "la pena detentiva... è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza". Risulta evidente che presupposto indispensabile per l'ammissione alla misura sia la disponibilità di "un'abitazione o di altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza". Si tratta di una disponibilità che non si può considerare scontata, pertanto, diverse persone, astrattamente ammissibili alla misura, di fatto non hanno potuto accedervi, proprio per la penuria di risorse abitative o di luoghi di cura, specie nel caso si tratti di stranieri.
Proprio per questo occorrerebbe potenziare una professionalità come quella dell’Assistente sociale che ha le competenze giuste e la professionalità più adeguata per attivare le reti territoriali e le risorse necessarie affinchè soggetti ammissibili a misure alternative al carcere possano realmente accedervi e non stazionare in carcere per l’incapcità della società di farsene carico.
Relativamente poi al disegno di legge «Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili» ritengo vada nella giusta direzione nel momento in cui prevede varie forme di depenalizzazione e di concessione di pene sostitutive alla detenzione.
Relativamente alla sospensione con la messa alla prova, ritengo, però, si stiano ripresentando ambiguità e contraddizioni già emerse in altre iniziative normative volte a introdurre pene sostitutive alla detenzione e che proprio perchè non ben delineate in tutti i risvolti anche applicativi non sono decollate e hanno avuto una scarsa incidenza sul rinnovo del sistema di esecuzione della pena.( l. 689/1981, DL 274/2000.-giudici di pace, DL.49/2006 all’art. 5 bis-tossicodipendenze)

Il Disegno di Legge prevede che la messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell’osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale..... e che possono essere modificate dal giudice, su segnalazione proprio dei servizi sociali;
Il punto debole di tale proposta è che si fa un generico riferimento al servizio sociale, senza specificare quale e se trattasi proprio del servizio sociale che opera negli UEPE, in tal caso si deve considerare che con gli attuali organici (per non parlare delle decurtazioni effettuate o in procinto di essere effettuate) questi servizi sono nella impossibilità di sostenere qualsiasi incremento dei carichi di lavoro, pertanto la nuova misura rischia ancora una volta di rimanere solo sula carta. Nè possiamo ignorare che gli Uepe hanno maturato negli anni una rilevante esperienza nella conduzione di indagini sociali e che già attualmente forniscono elementi prognostici alla Magistratura di Sorveglianza e che in futuro possono traslare questo modello di indagine per le consulenze alla Magistratura di cognizione.
Gli assistenti sociali di questi servizi, così come quelli degli USSM, sono titolari di una professionalità specialistica che va preservata e potenziata.

Non si può neanche pensare di fare a meno del contributo del servizio sociale in quanto, tale contributo tecnico-professionale nel momento della strutturazione della sanzione ed in quello dell’esecuzione è imprescindibile, perchè attraverso la raccolta di informazioni sullo stile di vita, sulle potenzialità personali ed ambientali, fornisce gli elementi utili alla definizione della sanzione più appropriata. Occorre, quindi, che nel momento in cui la legge processuale prevede l’irrogazione di una pena alternativa o sostitutiva del carcere, indichi a chi devono essere assegnati i compiti di inchiesta conoscitiva della situazione, sulle possibilità di presa in carico da parte degli uffici come già fa l’ articolo 6 del D.P.R. 448/88 nell’ambito della giustizia minorile
Anche relativamente alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che presuppone una vasta disponibilità di opportunità allestite da stato, regioni ed enti locali non si può ignorare che vanno costruiti appositi progetti e convenzioni pena la non possibilità di una concreta fruibilità della misura.
Va da sè che anche per il lavoro di pubblica utilità la figura dell’assistente sociale può rappresentare la figura professionale più adatta e specializzata per attivare le risorse e le reti necessarie alla sua realizzazione.
Tutte queste misure potrebbero servire sicuramente a rendere strutturale il minor ricorso al carcere, e inciderebbero anche sulla riduzione dei costi globali nella gestione dell’esecuzione della pena, ma è impensabile che possano realizzarsi a costo zero e perché siano risolutive vanno integrate con diversi altri interventi che aggrediscano il problema sovraffollamento penitenziario sotto altri punti di vista.

In conclusione per rendere effettivamente operative le misure o le pene alternative occorre porsi l'obiettivo di riformare l’attuale sistema di esecuzione della pena all'esterno del carcere e per delinearne un sistema adeguato si possono prendere ad esempio sia l'organizzazione del settore minorile italiano sia quelle esistenti in altri paesi europei, dove esistono servizi ormai collaudati.
Infine ritengo opportuno come assistente sociale penitenziaria, onde evitare di trovarci … spettatori inconsapevoli di scenari già realizzati…, porre a chi sta maturando le proprie decisioni, alcune domande:
quale evoluzione è legittimo attendersi per gli UEPE? Anche in considerazione della riduzione delle piante organiche del personale di servizio sociale? Alla luce del c.d. decreto liberalizzazioni che all’art. 43 prevede la gestione da parte dei privati dell’infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia,....” tra i possibili servizi connessi possono rientrare anche le attribuzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna? Quando il disegno di legge sulla messa alla prova parla di servizio sociale, a quale servizio/i sociale/i fa riferimento ? Al servizio sociale penitenziario oggi incardinato negli UEPE? Ai servizi sociali territoriali o a prestazioni sociali privatizzate/privatizzabili?


Anna Muschitiello
Funzionario della professionalità di servizio sociale