L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

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mercoledì 12 dicembre 2012

CARCERI: SEVERINO, DELUSA PER STOP DDL MISURE ALTERNATIVE

CARCERI: SEVERINO, DELUSA PER STOP DDL MISURE ALTERNATIVE


SPERAVO DA PARLAMENTO MESSAGGIO NATALE PER DETENUTI

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - ''Grande delusione'' e' stata espressa dal ministro della Giustizia, Paola Severino, per la mancata calendarizzazione da parte della conferenza dei capigruppo del Senato del ddl sulle misure alternative al carcere. ''Poteva - ha aggiunto - essere un messaggio di speranza per Natale a tanti detenuti, ma il Paese non e' stato in grado di darlo e mi dispiace moltissimo''.

CARCERI: SEVERINO, DELUSA PER STOP DDL MISURE ALTERNATIVE (2)
(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il ddl, ha ricordato Severino, ''era stato approvato a grande maggioranza dalla Camera, c'era stato un amplissimo consenso, salvo la Lega, e quindi mi dispiace che non riusciremo ad approvare questo provvedimento entro la fine della legislatura''. Si trattava, ha sottolineato il ministro, ''di un testo molto equilibrato, che non avrebbe permesso a nessuno di uscire dal carcere e quindi io esprimo forte dissenso verso la politica, che lo ha invece visto come una possibilita' per la liberazione di delinquenti''. (ANSA).



giovedì 6 dicembre 2012

La Camera approva il ddl "Severino" sulle pene alternative, che ora passa al Senato



Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2012


Sì dell'Aula della Camera al Ddl sulla messa alla prova e le pene non detentive per i carcerati. Il testo, approvato a Montecitorio con 348 sì, 57 no e 21 astenuti, passa al Senato. Contro hanno votato Lega e Idv; i Radicali si sono astenuti.



"Questo provvedimento è uscito dalla commissione migliorato rispetto a quello originariamente proposto dal governo: di questo non ci si deve vergognare ma anzi esaltare la funzione di dialogo con il Parlamento" ha detto nell'aula della Camera il ministro della Giustizia, Paola Severino. "Mi resta il rammarico di aver lasciato indietro la depenalizzazione, ma sto studiando anche quel particolare provvedimento" ha concluso il guardasigilli.



La norma prevede che l'imputato di un processo per un reato che comporta una pena massima di 4 anni, se non è un recidivo, può chiedere, entro l'avvio del procedimento, la sua sospensione e proporre di essere "messo alla prova" svolgendo un programma di riabilitazione per un periodo che va da un minimo di 30 giorni a un massimo di due anni. Al termine di questo periodo il giudice dichiara estinto il reato se ritiene che la prova ai servizi sociali abbia avuto un esito positivo.
Il giudice decide se accordare la messa alla prova e può, anche mentre il programma di riabilitazione è in corso, integrarlo a patto che le nuove prescrizioni siano in linea con la finalità della messa alla prova, istituto che viene revocato in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte. Il testo prevede anche una delega al governo a legiferare entro un anno sulla pena alternativa degli arresti domiciliari per chi è stato condannato al carcere per meno di quattro anni, con l'eccezione di chi si è macchiato del reato di stalker. La pena, anche se minore ai 4 anni, non può essere comunque scontata a casa nel caso ci sia il pericolo che il condannato commetta altri reati o se c'è esigenza di tutela delle persone offese dal reato. I domiciliari possono comunque essere in qualsiasi momento revocati dal giudice se c'è un pericolo di fuga o per chi ha subito il reato.

Cosa prevede il disegno di legge sulle pene alternative
È stato un impegno assunto dal ministro della Giustizia, Paola Severino, fin dal suo insediamento, un anno fa: affrontare l'emergenza carceri. E dopo il decreto da lei stessa battezzato "salva carceri", il primo atto del governo in materia di giustizia, la Camera ha approvato il disegno di legge sulle misure alternative, ideale compimento del progetto del Guardasigilli, per fare in modo che il carcere diventi davvero, il più possibile, solo l'extrema ratio.
Due sono i punti importanti contenuti nel ddl: l'utilizzo degli arresti domiciliari come pena che il giudice può irrogare direttamente, per determinati reati, già al momento della sentenza, allo stesso modo della carcerazione o della sanzione amministrativa; e la "messa in prova", senza l'ingresso in carcere, istituto utilizzato con buoni risultati per la giustizia minorile, che può dare luogo alla sospensione del processo e all'estinzione del resto.
La sospensione del processo è rimessa a una richiesta dell'imputato, che non può andare oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Consiste in una serie di prestazioni, tra le quali un'attività lavorativa di pubblica utilità (presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito positivo determina l'estinzione del reato. Le due novità sono previste per delitti che non destano allarme sociale, con pene edittali fino a 4 anni di reclusione. Il ddl contiene anche la misura della sospensione del processo per gli irreperibili.